È possibile invocare l’inadempimento contrattuale per causa di forza maggiore in questa particolare situazione?
Le misure restrittive adottate dal Governo, riducendo l’attività e di conseguenza gli introiti economici dei lavoratori e delle aziende, hanno infatti aumentato il rischio di inadempienza delle obbligazioni contrattuali in essere. Un esempio potrebbe essere il mancato pagamento del canone di locazione commerciale causato dalle chiusure dell’esercizio a seguito delle attuali restrizioni o da una drastica riduzione dell’attività.
Cause di "forza maggiore"
L’ordinamento italiano non prevede espressamente una definizione di “forza maggiore”, bisogna quindi fare riferimento al Codice Civile, in particolare all’art. 1256, il quale stabilisce che in caso la prestazione sia divenuta impossibile per causa non imputabile al debitore, l’obbligazione contrattuale si estingue.
Si ha causa non imputabile al debitore quando egli è estraneo all’evento straordinario e imprevedibile che ha generato l’inadempimento, il quale deve essere insuperabile utilizzando la normale diligenza a cui è tenuto il debitore.
In questi casi la parte inadempiente è sollevata da responsabilità e può chiedere la risoluzione del contratto dandone comunicazione alla controparte.
In gioco entra anche l’art. 1467 del Codice Civile, il quale stabilisce che, qualora la prestazione di una delle parti sia divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione possa domandare la risoluzione del contratto. Si tratta di ipotesi nelle quali la prestazione è ancora possibile ma è divenuta troppo gravosa rispetto al momento della stipula dell’accordo.
La risoluzione non si verifica, invece, quando l’altra parte si offra di modificare equamente le condizioni del contratto per ricondurlo ad equilibrio.
Tale norma si applica ai contratti con prestazioni corrispettive, ossia a quei contratti in cui la prestazione di una parte trova ragione e bilanciamento nella prestazione dell’altra (ad esempio il godimento di un immobile verso il corrispettivo del canone di locazione).
In quest’ottica la norma ha l’obiettivo di porre rimedio allo sbilanciamento tra le prestazioni dovuto all’evento esterno straordinario (carattere oggettivo), non previsto e non prevedibile dalle parti (carattere soggettivo).
La risoluzione del contratto comporta quindi la restituzione delle somme eventualmente già versate e il ripristino della situazione di fatto esistente prima della stipula del contratto.
Posta questa breve panoramica normativa, è necessario capire se il Coronavirus possa o meno rientrare nella fattispecie della causa di forza maggiore, esempi tipici della quale sono le catastrofi naturali, le guerre, gli atti di terrorismo, le misure governative.
La pandemia che oggi ci coinvolge potrebbe essere ricondotta sia alla categoria delle catastrofi naturali, ma anche in quella degli eventi umani, a causa degli impedimenti generati dalle misure di contenimento adottate dalle autorità locali. Ad avvalorare questa tesi si segnala che, con riferimento all’epidemia di SARS del 2003, diversi arbitrati e tribunali cinesi hanno riconosciuto la sussistenza della causa di forza maggiore.
Se quindi, almeno in via teorica, l’emergenza epidemiologica in corso può essere considerata una causa di forza maggiore che genera inadempimento contrattuale, nella pratica ogni caso dovrà essere valutato a sé.
Per escludere una certa responsabilità da parte del soggetto inadempiente sarà infatti necessario valutare in che modo l’evento esterno ha condizionato l’adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché la diligenza del debitore successiva al verificarsi dello stesso (ad esempio se ha informato tempestivamente la controparte).
Bisognerà altresì valutare la presenza all’interno del contratto, di eventuali clausole per la gestione di ritardi e dell’inadempimento contrattuale per causa di forza maggiore, verificare il foro competente e la legge di riferimento, soprattutto nel caso di controparti straniere.
Si sottolinea infine che, in permanenza di contratto, le obbligazioni sottoscritte, se ancora possibili, dovranno comunque essere adempiute non appena sarà cessata l’emergenza.